Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo II
Art. 37
20 / 161In vigore dal 24 ago 1939
Sono ammesse dichiarazioni di costruzione di apparati motori completi, incluse tubolature, grigliati e pagliuoli, e singoli complessi costitutivi di apparato motore, comprese le relative tubolature, e di apparecchi ausiliari di bordo comprese relative tubolature, per i quali il costruttore si riservi di dichiarare in seguito il nome della nave mercantile, della draga o del rimorchiatore pontato nazionale su cui dovranno essere sistemati.
Peraltro, la validità di tali dichiarazioni è subordinata alle condizioni:
a) che la costruzione venga iniziata nei termini stabiliti dall', penultimo comma, della legge;
b) che il nome della nave mercantile, della draga o del rimorchiatore pontato, su cui i macchinari dovranno esseri sistemati, venga indicato, con dichiarazione suppletiva alla quale dovrà intervenire anche il proprietario, non oltre sei mesi dopo il termine di validità della legge;
c) che la sistemazione a bordo sia effettuata nei termini di cui all', primo comma, n. 3).
In attesa che il nome della nave mercantile, della draga o del rimorchiatore pontato su cui i macchinari dovranno essere sistemati sia dichiarato nella forma stabilita dal precedente comma e che sia, così, conosciuto l'avente diritto al contributo di miglioramento (o di ammortamento qualora ricorra il caso previsto nei comma seguenti), sarà assunto provvisoriamente, per conto di chi spetti, l'impegno finanziario per la corresponsione del contributo di miglioramento, il cui ammontare, in previsione dell'eventuale applicazione della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell' della legge, sarà maggiorato del 20%.
Qualora i macchinari indicati nel primo comma del presente articolo debbano essere sistemati a bordo di una nave mercantile, di una draga o di un rimorchiatore pontato di nuova costruzione per conto di nazionali, tale circostanza, oltre che dalla dichiarazione suppletiva da rendersi a termini del primo comma, lettera b), del presente articolo, dovrà risultare altresì dalla originaria dichiarazione di costruzione della nave mercantile, della draga o del rimorchiatore pontato nazionale a cui i macchinari sono destinati, o da successiva dichiarazione suppletiva.
Nel caso previsto dal precedente comma la costruzione dei macchinari sarà considerata, a tutti gli effetti, come eseguita a sensi dell'ultimo comma dell', salvo che trovi applicazione, invece, il disposto del secondo comma dell'.
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