Art. 32
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 32

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In vigore dal 24 ago 1939
Nei casi previsti al primo comma, lettera a), dell', il costruttore, da solo o unitamente al proprietario, secondo quanto sarà stabilito nei seguenti articoli, dovrà fare personalmente o a mezzo di mandatario speciale la dichiarazione all'ufficio di porto (capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo) entro la cui giurisdizione trovasi il cantiere o lo stabilimento in cui debbono essere eseguiti i lavori. Qualora il cantiere o lo stabilimento si trovi fuori della giurisdizione marittima, la dichiarazione deve essere fatta alla capitaneria di porto più prossima alla sede dell'ufficio di vigilanza competente per territorio. Qualora i lavori dovessero essere eseguiti, anziché in un unico cantiere o stabilimento, in più stabilimenti, anche se appartenenti allo stesso costruttore, la dichiarazione - che deve essere sempre unica - sarà fatta all'ufficio di porto nella cui giurisdizione trovasi il cantiere o lo stabilimento da considerarsi principale rispetto agli altri da considerarsi sussidiari. In caso di costruzione di nave completa, il cantiere nel quale viene eseguita la costruzione dello scafo si considera sempre quale stabilimento principale. Salvo quanto disposto nel secondo comma degli , nel caso previsto dal comma precedente i lavori che si eseguono negli stabilimenti sussidiari sono considerati come eseguiti nel cantiere o stabilimento principale agli effetti dei benefici previsti dalla legge a favore dei costruttori: benefici che spettano, pertanto, unicamente al costruttore che rende la dichiarazione.
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