Art. 29
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo V

Art. 29

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In vigore dal 24 ago 1939
Il pagamento dei contributi di ammortamento, di miglioramento e di interesse sarà autorizzato con decreto del Ministro per le comunicazioni per la somma complessiva liquidata e con la indicazione della quota spettante all'avente diritto e della ritenuta stabilita dall'ultimo comma dello della legge. L'ammontare delle ritenute di cui al precedente comma sarà versato all'Erario in uno speciale capitolo del bilancio dell'entrata. Nella parte straordinaria del bilancio del ministero delle comunicazioni sarà istituito, per memoria, un apposito capitolo al quale verrà assegnato trimestralmente, con decreto del Ministro per le finanze, su richiesta di quello per le comunicazioni, l'intero ammontare delle ritenute versate all'Erario. Per la costituzione del fondo previsto dall'ultimo comma dell' della legge i residui delle assegnazioni di ciascun anno andranno in aumento alle assegnazioni degli anni successivi. Per le spese inerenti alla vigilanza saranno emessi, sul capitolo di cui al comma precedente, ordini di accreditamento a favore del consegnatario-cassiere della direzione generale della marina mercantile ed il pagamento di esse sarà disposto con autorizzazione ministeriale ed effettuato mediante ordinativi di pagamento firmati dal capo della divisione che amministra i capitoli relativi alle costruzioni. Dei fondi somministrati con gli ordini di accreditamento il consegnatario-cassiere dovrà compilare trimestralmente il relativo rendiconto a norma delle vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Per la prima costituzione del fondo previsto dall'ultimo comma dell' della legge saranno effettuati, con imputazione ai capitoli del bilancio del ministero delle comunicazioni relativi alle costruzioni, versamenti all'Erario fino a L. 150.000 per la conseguente riassegnazione al capitolo di cui al terzo comma del presente articolo. Fino a quando l'ammontare delle ritenute fatte a termini dell'ultimo comma dell' della legge non abbia raggiunto quello dei detti versamenti non si effettuerà il versamento all'Erario delle ritenute stesse. Qualora le spese inerenti alla vigilanza si riferiscano ad indennità di missione, saranno osservate le norme vigenti in materia.
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