Art. 28
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo V

Art. 28

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In vigore dal 24 ago 1939
Per le costruzioni per conto di nazionali per le quali il costruttore abbia richiesto fin dal loro inizio la sorveglianza del Registro italiano navale, ovvero per le quali tale sorveglianza sia obbligatoria a termini delle disposizioni vigenti, il costruttore stesso consegnerà all'ufficio di vigilanza una copia dei disegni quotati di costruzione approvati dal Registro. Durante lo svolgimento della costruzione, e via via che essa procede, il Registro italiano navale comunicherà all'ufficio di vigilanza i verbali relativi alle prove meccaniche, idrauliche o di altra specie, che dai suoi agenti siano eseguite per il collaudo di materiali e di organi singoli, e trasmetterà altresì copia delle relazioni degli agenti stessi. L'ufficio di vigilanza può ritenere come validi, agli effetti della vigilanza tecnica che gli è affidata, le prove e gli accertamenti fatti dagli agenti del Registro risultanti dagli atti predetti, con facoltà di richiedere, ove lo creda opportuno, che i propri funzionari siano chiamati ad assistere alle prove o alle operazioni singole del Registro e di far eseguire altre prove per conto proprio. Ove l'ufficio di vigilanza trovi di dover fare rilievi sull'azione degli agenti del Registro in ordine all'applicazione della legge e i suoi rilievi non siano accolti, ne dà notizia alla direzione del Registro. Quando si tratta di costruzioni per conto di nazionali per le quali la sorveglianza del Registro italiano navale non sia obbligatoria a termini delle vigenti disposizioni e per le quali la vigilanza stessa non sia stata richiesta, gli uffici di vigilanza esercitano la vigilanza tecnica per mezzo dei propri funzionari e nella esplicazione di essa seguono i criteri che meglio sembrino idonei ad assicurare il raggiungimento dei fini della vigilanza tecnica. In conseguenza i detti uffici debbono ricevere dagli interessati, al principio della costruzione, una copia dei disegni quotati di costruzione, nonché, in tempo debito, le comunicazioni necessarie perché possano far assistere i propri funzionari a tutte le prove del materiale, a quelle idrauliche ed alle altre che sono richieste dal Registro o che saranno espressamente stabilite dagli stessi uffici di vigilanza, nell'intento di accertarsi che nessuna delle volute prescrizioni è trascurata e che sono seguite le norme stabilite per la classificazione delle navi nella prima classe del Registro medesimo e le disposizioni che il ministero delle comunicazioni avesse prescritte per ragioni di sicurezza della navigazione. Il giudizio degli uffici di vigilanza non vincola quello del Registro italiano navale e dei suoi delegati e funzionari. In caso di disparità di giudizio tra i delegati degli uffici di vigilanza e gli agenti del Registro italiano navale la decisione definitiva spetta al ministero delle comunicazioni.
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