Art. 26
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo V

Art. 26

93 / 161
In vigore dal 24 ago 1939
I funzionari degli uffici di vigilanza, quelli delle dogane e quelli addetti all'amministrazione centrale della marina mercantile hanno libero accesso nei cantieri e negli stabilimenti e loro dipendenze e compiono presso di essi e presso le amministrazioni le verifiche che stimano necessarie per il completo esercizio del loro mandato; essi devono essere facilitati con ogni mezzo nella loro opera dalle direzioni dei cantieri e stabilimenti. Qualora i funzionari degli uffici di vigilanza e quelli addetti all'amministrazione centrale della marina mercantile, secondo le rispettive competenze, rilevino irregolarità o indirizzi tali da far presumere applicabili le sanzioni di cui al penultimo comma dell' della legge, ne avvertiranno per iscritto i cantieri e gli stabilimenti interessati e ne riferiranno al Ministro per le comunicazioni. Indipendentemente dal caso previsto nel precedente comma, gli uffici di vigilanza riferiranno trimestralmente al ministero delle comunicazioni il risultato delle ispezioni eseguite. Nelle relazioni sarà sempre indicato, per ogni cantiere o stabilimento, la data delle ispezioni, lo scopo, il grado di avanzamento dei lavori e se essi procedano secondo le buone regole d'arte o se abbiano dato luogo a, rilievi e quali. Gli uffici di vigilanza si rifiuteranno di rilasciare i certificati prescritti dal presente regolamento per la liquidazione dei compensi e dei contributi e per la concessione della franchigia doganale nel caso che la loro azione non abbia potuto esplicarsi, per fatto degli interessati, nel modo voluto. Contro le decisioni degli uffici di vigilanza gli interessati possono ricorrere, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione, direttamente o per mezzo degli uffici stessi, al ministero delle comunicazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-26