Art. 25
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo V

Art. 25

92 / 161
In vigore dal 24 ago 1939
La vigilanza di cui al secondo comma dell' è demandata agli istituti che ne abbiano l'incarico dal Ministro per le comunicazioni con proprio decreto che determinerà anche la giurisdizione territoriale degli organi degli istituti stessi; quella di cui al terzo comma dell' è demandata ai funzionari addetti all'amministrazione centrale della marina mercantile, salvo che per eccezionali esigenze il Ministro per le comunicazioni, avvalendosi della facoltà conferitagli dall' della legge, non ritenga di affidare qualche particolare incarico temporaneo a liberi professionisti o a funzionari dipendenti da amministrazioni non dello Stato. Gli organi degli istituti suddetti sono indicati nel presente regolamento col nome di uffici di vigilanza. Per quanto riguarda la vigilanza sull'impiego dei materiali, macchinari, apparecchi ed oggetti finiti di provenienza etera, gli uffici di vigilanza procedono d'accordo con le dogane alle quali sono affidate le operazioni relative alla importazione e alla vigilanza doganale.
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