Art. 23
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo IV

Art. 23

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In vigore dal 24 ago 1939
Agli effetti dell'ultimo comma dell' della legge: 1) gli apparati motori completi ed i motori da considerarsi quali complessi costitutivi di apparato motore, che abbiano formato oggetto di dichiarazione di costruzione a sensi degli , debbono essere sistemati a bordo entro 18, 24 ovvero 30 mesi dall'inizio dei lavori secondochè, rispettivamente, siano di potenza inferiore a 2000 cavalli asse, di potenza compresa tra 2000 (inclusi) e 10.000 (esclusi) cavalli asse, ovvero di potenza uguale o superiore a 10.000 cavalli asse; 2) i complessi costitutivi di apparato motore non compresi nel precedente numero 1) e gli apparecchi ausiliari di bordo, che abbiano formato oggetto di dichiarazione di costruzione a sensi dell', debbono essere sistemati a bordo entro 18 mesi dall'inizio dei lavori; 3) gli apparati motori completi, i singoli complessi costitutivi di apparato motore e gli apparecchi ausiliari di bordo, che abbiano formato oggetto di dichiarazione di costruzione a sensi dell', debbono essere sistemati a bordo non oltre 24 mesi dopo il termine di validità della legge; 4) la condizione dell'iscrizione alla più alta classe del Registro italiano navale s'intende adempiuta, per le navi da pesca a vela e per quelle da considerarsi, a sensi del terzo comma dell', quali motovelieri o velieri con motore ausiliario, quando siano munite di certificato di navigabilità. I termini previsti ai numeri 1), 2) e 3) del comma precedente, in caso di ritardi dipendenti da comprovate cause di forza maggiore, potranno, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, essere prorogati.
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