Art. 21
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo IV

Art. 21

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In vigore dal 24 ago 1939
Sul contributo di ammortamento, a sensi dell'ottavo comma dell' della legge, possono essere concessi tre anticipi, ciascuno in ragione del 20% dell'ammontare presunto del contributo stesso, pagabili: il primo quando il grado di avanzamento della costruzione abbia raggiunto il 20%; il secondo quando il grado di avanzamento della costruzione abbia raggiunto il 45%; il terzo quando il grado di avanzamento della costruzione abbia raggiunto il 70%.
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