Art. 19
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo IV

Art. 19

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In vigore dal 24 ago 1939
Agli effetti della seconda parte del terzo comma dell' della legge, la costruzione delle navi mercantili, delle draghe e dei rimorchiatori pontati commessi da nazionali dovrà aver raggiunto il seguente grado di avanzamento: alla fine del dodicesimo mese dall'inizio dei lavori: se di stazza lorda inferiore a 6000 tonnellate, il 40%; se di stazza lorda compresa tra 6000 tonnellate (incluse) ed 8000 tonnellate (escluse), il 30%; se di stazza lorda compresa tra 8000 tonnellate (incluse) e 12.000 tonnellate (escluse), il 20%; se di stazza lorda uguale o superiore a 12.000 tonnellate, il 15%; ed alla fine del diciottesimo mese dall'inizio dei lavori: se di stazza lorda inferiore a 6000 tonnellate, il 70%; se di stazza lorda compresa tra 6000 tonnellate (incluse) ed 8000 tonnellate (escluse), il 60%; se di stazza lorda compresa tra 8000 tonnellate (incluse) e 12.000 tonnellate (escluse), il 50%; se di stazza lorda uguale o superiore a 12.000 tonnellate, il 40%; salvo eventuali proroghe, che il Ministro per le comunicazioni, a suo insindacabile giudizio, credesse di concedere in caso di ritardi dipendenti da comprovate cause di forza maggiore.
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