Art. 161
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Parte IX

Art. 161

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In vigore dal 24 ago 1939
Per i lavori iniziati dopo l'entrata in vigore della legge e prima della pubblicazione del presente regolamento, i costruttori e i proprietari dovranno, entro sei mesi dalla pubblicazione stessa, uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento secondo le istruzioni che darà il ministero delle comunicazioni di concerto, quando del caso, con gli altri ministeri interessati. Le dichiarazioni di costruzione, riparazione, modificazione o trasformazione che dovessero farsi in relazione a quanto dispone il precedente comma potranno essere accettate anche se presentate dopo l'inizio ovvero anche dopo l'ultimazione dei lavori. Tuttavia, tali dichiarazioni non potranno avere alcun effetto per il conseguimento dei benefici previsti dalla legge se dei lavori non sia, stata data tempestiva notizia agli uffici di porto, agli uffici di vigilanza ed alle dogane per rendere possibili gli accertamenti e la compilazione dei documenti previsti dal presente regolamento. Per i lavori ultimati prima della pubblicazione del presente regolamento, i termini stabiliti dall' della legge s'intendono decorrenti dalla data di pubblicazione del presente regolamento. Roma, addì 13 aprile 1939-XVII Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia Il Ministro per le comunicazioni BENNI
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