Art. 16
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo IV

Art. 16

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In vigore dal 16 feb 1961
I lavori di costruzione di navi mercantili destinate alla navigazione marittima si intendono iniziati quando sia stata impostata la chiglia sullo scalo o, in mancanza, quando lo stato di avanzamento dello scafo nudo abbia raggiunto le seguenti percentuali: 5% per navi fino a 6000 tonnellate di stazza lorda; 4% per navi da 6001 a 8000 tonnellate di stazza lorda; 3% per navi da 8001 a 12.000 tonnellate di stazza lorda; 2% per navi da oltre 12.000 tonnellate di stazza lorda.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-16