Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Parte VIII
Art. 155
155 / 161In vigore dal 24 ago 1939
I costruttori delle navi mercantili, delle draghe e dei rimorchiatori pontati per i quali fosse intervenuta l'ammissione ai benefici degli della legge e che non potessero essere inscritti nelle matricole o nei registri dei galleggianti a causa di vendita a cittadini e sudditi esteri, possono essere ammessi dal Ministro per le comunicazioni, d'intesa con quello per gli scambi e per le valute, al beneficio della importazione in franchigia, giusta il disposto dell' della legge, con le modalità previste nella, sezione III del capo II della parte II.
In tal caso la nuova dichiarazione di costruzione, modificativa della precedente, potrà essere accettata anche se presentata dopo l'inizio dei lavori, semprechè la costruzione non sia ultimata.
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