Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Parte VIII
Art. 154
154 / 161In vigore dal 24 ago 1939
I galleggianti di provenienza estera che sono soggetti a dazio di entrata, giusta le disposizioni della tariffa dei dazi doganali, non possono essere ammessi al servizio interno dei porti, delle rade, dei laghi, delle lagune e dei fiumi se non siano stati sottoposti alle prescritte formalità doganali.
Gli uffici di porto e le altre autorità cui spetta la sorveglianza sui detti galleggianti non rilasceranno le licenze per il loro esercizio, nè procederanno alla loro iscrizione negli appositi registri, se non saranno loro presentate le bollette doganali comprovanti il pagamento del diritto di confine.
Le precedenti disposizioni sono applicabili anche ai galleggianti che provengono dalla trasformazione di navi estere già addette alla navigazione alle quali si riferisce l'ultimo comma dell' della legge, ovvero da trasformazione di navi già addette alla navigazione ed iscritte nelle matricole del Regno, dell'Africa italiana o delle isole italiane dell'Egeo.
Gli uffici di porto devono, in ogni caso, dare immediata comunicazione alle dogane, per le incombenze d'istituto, dell'avvenuta iscrizione nelle matricole o nei registri dei galleggianti delle navi, delle draghe o dei rimorchiatori pontati acquistati all'estero.
Storico versioni
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