Art. 151
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Parte VIII

Art. 151

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In vigore dal 24 ago 1939
Sulle matricole delle navi e sui registri dei galleggianti sia del Regno che dell'Africa italiana e delle isole italiane dell'Egeo nonché sui registri tenuti dagli uffici comunali deve essere fatta annotazione dell'ammissione ai benefici previsti dalla legge. Le necessarie indicazioni verranno trasmesse agli uffici competenti a cura delle capitanerie di porto entro la cui giurisdizione venne effettuata la costruzione. Nessuna nave potrà essere ammessa ad esercitare i servizi complementari nell'interno dei porti, delle rade, dei laghi, delle lagune e dai fiumi, sia del Regno che dell'Africa italiana e delle isole italiane dell'Egeo, se non siano preventivamente accertati il luogo di costruzione e la data di entrata in effettivo esercizio, al fine di stabilire se abbia conseguito o possa conseguire alcuno dei benefici previsti della legge. Ove gli accertamenti dessero risultati positivi e non fossero trascorsi cinque anni dalla data di entrata in effettivo esercizio, gli uffici competenti rifiuteranno la richiesta autorizzazione sinchè non risulti che il proprietario della nave abbia effettuato il versamento all'Erario delle somme indicate nell' della legge, ovvero, nel caso di compensi non ancora liquidati e di agevolazioni fiscali o doganali non ancora godut,. sinchè non risulti che gli aventi diritto ai benefici vi abbiano formalmente rinunciato. Tali disposizioni non si applicano alle draghe ed ai rimorchiatori pontati. Non potrà, entro 5 anni dalla data della loro entrata in effettivo esercizio, essere concessa, a termini delle vigenti disposizioni, l'autorizzazione per la vendita all'estero delle navi mercantili, delle draghe e dei rimorchiatori pontati ammessi ai benefici della legge ove - salvo il caso previsto dall', quinto comma, lettera b), della legge stessa - i proprietari non abbiano versato all'Erario l'ammontare delle somme comunque da essi percepite o comunque ad esso non corrisposte pei benefici previsti dalla legge stessa, ridotto di un quinto per ogni anno, o frazione di anno superiore alla metà, di permanenza sotto la bandiera italiana.
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