Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo V
Art. 147
106 / 161In vigore dal 24 ago 1939
Sulla base degli elementi di cui all' l'amministrazione delle ferrovie dello Stato procederà all'applicazione della tariffa d'esportazione, a titolo provvisorio, a favore dell'avente diritto (mittente per le spedizioni in affrancato, destinatario per quelle in assegnato) fino alla concorrenza per ciascuna costruzione, riparazione, modificazione o trasformazione e per ciascuna specie di materiali, macchinari e apparecchi - dei quantitativi risultanti dalle rispettive dichiarazioni.
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