Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo V
Art. 144
103 / 161In vigore dal 24 ago 1939
La tariffa ferroviaria da applicare a norma dell'ultimo comma dell' della legge è quella che risulterà in vigore - alla data delle singole spedizioni - sulla rete delle ferrovie dello Stato a favore delle merci di produzione nazionale spedite all'estero via mare.
L'applicazione di tale tariffa ha luogo in via di rimborso e compete:
a) alle spedizioni dirette a cantieri o stabilimenti per costruzioni navali e costituite dai materiali di produzione nazionale specificati nell';
b) alle spedizioni dirette a cantieri navali e costituite dai macchinari e apparecchi di produzione nazionale specificati negli , sempre quando materiali, macchinari e apparecchi siano destinati ad essere direttamente impiegati nelle costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni aventi titolo ai benefici previsti, secondo i casi, dagli della legge.
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