Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo II
Art. 141
57 / 161In vigore dal 24 ago 1939
A prove ultimate, i combustibili liquidi e i lubrificanti sopravanzati potranno essere destinati a provviste di bordo, senza limitazioni per le navi mercantili, e con divieto di consumo nei porti dello Stato per i galleggianti. Così pure i lubrificanti sopravanzati potranno essere destinati a provviste di bordo, ma in ogni caso con divieto di consumo nei porti dello Stato.
I combustibili liquidi e i lubrificanti potranno altresì essere reintrodotti nel territorio dello Stato, previo pagamento dei diritti rispettivamente dovuti, ovvero immessi di nuovo in deposito nella stessa condizione doganale nella quale si trovavano prima dell'estrazione.
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