Art. 136
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 136

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In vigore dal 24 ago 1939
Per ottenere, a prove ultimate, la concessione delle agevolazioni di cui al presente capo, le ditte interessate dovranno presentare alla competente dogana apposita domanda nella quale saranno indicati: il motore o i motori per i quali le prove sono state eseguite; la potenza di ciascun motore; i quantitativi di combustibile e di lubrificante per i quali si domanda l'agevolazione in base alle norme dei precedenti articoli. Nei casi di cui all' la dogana richiederà all'ufficio di vigilanza il certificato confermante i dati esposti nella domanda.
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