Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo II
Art. 135
51 / 161In vigore dal 24 ago 1939
Per i motori costruiti in serie il consumo medio di combustibile liquido e di lubrificante per ciascun motore sarà accertato mediante prove dirette per un numero limitato dei motori stessi e s'intenderà valevole per tutta la serie, salvo che la dogana ritenga opportuno, per variate circostanze di fatto, ripetere le prove.
Tali prove dovranno essere fatte con l'intervento del delegato dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e di un funzionario della dogana. La dogana stabilirà, in base ai risultati di tali prove, il quantitativo di combustibile e di lubrificante che deve presumersi necessario per le prove a terra di ciascun motore della serie.
Di ogni esperimento sarà redatto verbale in contraddittorio con la ditta interessata da sottoporre alla ratifica del ministero delle finanze.
Ciascuna ditta costruttrice di motori in serie ammessa al beneficio fiscale dovrà tenere un registro delle lavorazioni, vidimato dalla dogana, da cui risulti in qualsiasi momento il numero dei motori per applicazioni navali prodotti, le caratteristiche di ciascun tipo, il numero dei motori sottoposti a prova, le ore di durata di ciascuna prova ed i quantitativi di combustibile e di lubrificante consumati.
È data facoltà ai funzionari ed agenti dell'amministrazione finanziaria di accedere negli stabilimenti di produzione dei motori per assistere ai singoli esperimenti e per esaminare i registri di fabbrica, compreso il registro delle lavorazioni prescritte dal precedente comma.
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