Art. 134
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 134

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In vigore dal 24 ago 1939
In tutti i casi nei quali si tratti di motori non costruiti in serie, il consumo di combustibile liquido e di lubrificante sarà determinato, ai fini della franchigia del dazio e della esenzione dalla tassa di vendita, in relazione alla potenza accertata nelle prove previste dalla parte V, capo III, moltiplicando rispettivamente per kg. 10 e per kg. 0,6 il numero dei cavalli-asse sviluppati alla prova al banco, alla massima potenza, di 4 ore, di cui agli , quali risulteranno dal verbale dell'ufficio di vigilanza. Nei casi in cui, come per gli apparati motori di navi estere, tali prove non siano obbligatorie, dovranno essere eseguiti appositi accertamenti di potenza a cura dell'ufficio di vigilanza.
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