Art. 131
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 131

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In vigore dal 24 ago 1939
Agli effetti della legge sono considerate prove a terra dei motori gli esperimenti eseguiti al banco. Il consumo di combustibili e di lubrificanti impiegati nelle prove a terra è soggetto alle verifiche ed agli accertamenti di cui al presente capo.
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