Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo II
Art. 131
47 / 161In vigore dal 24 ago 1939
Agli effetti della legge sono considerate prove a terra dei motori gli esperimenti eseguiti al banco.
Il consumo di combustibili e di lubrificanti impiegati nelle prove a terra è soggetto alle verifiche ed agli accertamenti di cui al presente capo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-131