Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo II
Art. 13
13 / 161In vigore dal 24 ago 1939
Agli effetti degli , lett. b), ed 11, primo comma, lett. d), della legge, per materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio si intendono:
a) i materiali metallici e non metallici, esclusi quelli di consumo (combustibili, lubrificanti, cotone filato, stoppa, bitumi, pitture e simili), che siano necessari per eseguire, con i mezzi di bordo, piccole riparazioni, quali: lamiere, profilati, tubi, terra e mattoni refrattari, ecc.;
b) gli attrezzi, gli strumenti, le ancore, le catene, i cavi, i mobili, gli arredi, i tappeti, le manichette, i fanali, i salvagente, i solcometri, gli orologi, le lampadine e simili, che non fanno corpo con la nave, che non richiedono per il loro collocamento a posto lavoro alcuno, che sono generalmente inventariati e dati in consegna ai capi dei vari servizi di bordo e che sono necessari o utili per la sicurezza della navigazione e per le esigenze di detti servizi.
Le imbarcazioni, con o senza motore, e i relativi accessori, sono da annoverarsi tra gli oggetti di dotazione.
Sono, inoltre, da annoverarsi fra gli oggetti di ricambio:
a) quegli accessori fissi di allestimento o arredamento, quali: picchi di carico, alberi e parti di alberature in legno, bussole magnetiche, bitte e passacavi, arrestatoi, affondatoi, trombe a vento, candelieri, gru a mano, finestrini, scale, piccoli macchinari a mano (pompe, verricelli, argani, agghiacci per timone, ecc.), vasi per latrine, cassoni e simili, che sono facilmente soggetti ad avaria o deterioramento;
b) eliche, controeliche, alberi a manovella, linee d'asse e parti di esse;
c) polverizzatori, contagiri, pirometri, salinometri, griglie per forni, coni d'aria per caldaie, amperometri, voltmetri, manometri, zinchi per caldaie, baderne, valvole, ecc.
Spetta al Ministro per le comunicazioni a suo insindacabile giudizio, di considerare come oggetti di ricambio le parti di macchinari e apparecchi che vanno soggetti a facile usura.
Non possono considerarsi quali oggetti di dotazione e di ricambio i macchinari e gli apparecchi elencati nell', salvo quelli di cui ai nn. 2, 3 e 12 della lettera c), e gli apparecchi elencati nell'.
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