Art. 122
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo III

Art. 122

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In vigore dal 24 ago 1939
Al pagamento delle rate del contributo di interesse successive alla prima potrà essere dato corso, indipendentemente dalla presentazione dei documenti previsti dall', dietro la presentazione della sola domanda, esclusivamente nel caso di comprovata perdita totale della nave. In tale caso, però, ove al momento della perdita la nave risulti assicurata per un valore maggiore od uguale a quello tenuto presente - a termini dell', primo comma, della legge - per la determinazione del contributo d'interesse, la corresponsione del contributo d'interesse stesso verrà sospesa. Nel caso, invece, che la nave, al momento della perdita, risulti assicurata per un valore minore di quello tenuto presente - sempre a termini dell', primo comma, della legge - per la determinazione del contributo d'interesse, le rate del contributo stesso ancora da corrispondere saranno, ove necessario, proporzionalmente ridotte per evitare che i proprietari possano complessivamente conseguire, in seguito all'avvenuta perdita della nave, un valore maggiore di quello attribuito per la determinazione del contributo d'interesse. Nel determinare il valore attribuito alla nave ai fini della corresponsione del contributo d'interesse nei vari anni del quinquennio, di cui all' della legge, dovrà tenersi conto delle riduzioni previste nel primo comma dello stesso . Nel caso di nave ammessa al trattamento previsto dall' della legge, le rate di contributo d'interesse ancora dovute saranno corrisposte regolarmente all'istituto sovventore: al loro rimborso totale o parziale resterà, però, obbligato il proprietario della nave. Spetta al proprietario di comprovare, mediante attestazione giudiziaria di notorietà ovvero in altro modo che sia ritenuto idoneo dal Ministro per le comunicazioni, a suo insindacabile giudizio, l'inesistenza di assicurazione della nave, o, nel caso di sua sussistenza, la misura dell'indennità stipulata. Fin quando tale prova non venga fornita, sempre che la nave non sia stata ammessa al beneficio previsto dall' della legge, la corresponsione delle rate di contributo di interesse ancora dovute verrà sospesa. Nel caso previsto dal quinto comma del presente articolo il ministero delle comunicazioni, in attesa che siano compiuti gli accertamenti di cui innanzi, potrà provocare la sospensione del pagamento delle somme assicurate da parte degli istituti assicuratori della nave.
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