Art. 12
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 12

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In vigore dal 24 ago 1939
Per tubolature relative ai complessi costitutivi di apparato motore ed agli apparecchi ausiliari di bordo si devono intendere quelle che non fanno corpo con il complesso o con l'apparecchio, ma che sono ad essi esterne ed indispensabili per il loro funzionamento.
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