Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo III
Art. 118
69 / 161In vigore dal 24 ago 1939
Il prezzo iniziale della nave sarà accertato con decreto del Ministro per le comunicazioni.
In tale accertamento sarà tenuto conto delle condizioni del mercato delle costruzioni navali e dell'andamento dei prezzi del materiale e della mano d'opera.
Si terrà, inoltre, conto del prezzo di contratto per la fornitura della nave completa ed anche degli extraprezzi pagati sul contratto stesso e delle spese fatte dal proprietario fuori contratto e per il primo armamento della nave. Il proprietario dovrà, in ogni caso, fornire un elenco di tali spese accompagnato da validi e legali documenti.
Agli effetti della valutazione del prezzo iniziale della nave le spese fuori contratto e per il primo armamento della nave, compresi corredi e dotazioni, non potranno eccedere il 5% della somma complessiva pagata al cantiere per prezzo di contratto ed extraprezzi sul contratto stesso.
Si seguiranno, inoltre, le direttive seguenti:
1) si aggiungeranno al prezzo contrattuale della nave gli interessi delle rate pagate durante la sua costruzione nella misura del 6% annuo;
2) non sarà aggiunta al prezzo della nave la somma pagata dalla Regia marina ovvero dal ministero delle comunicazioni per la sistemazione di cui al secondo comma, n. 2), dell' della legge;
3) non si terrà conto di eventuali spese per il finanziamento (scarto su obbligazioni, ecc.) che abbia dovuto sostenere il proprietario della nave per poterla far costruire.
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