Art. 117
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo III

Art. 117

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In vigore dal 24 ago 1939
Per ottenere la determinazione del prezzo iniziale della nave agli effetti del contributo di interesse previsto dall' della legge, il proprietario deve avanzare al ministero delle comunicazioni, per il tramite dell'ufficio di porto competente, regolare domanda. Nella domanda debbono essere indicati, oltre a tutti i dati atti ad individuare la nave, tutti gli elementi che, a giudizio del proprietario, possono valere a far determinare il suo prezzo iniziale. Alla domanda potranno essere allegati tutti quei documenti che il proprietario ritenga utili ai fini della determinazione del prezzo iniziale, in relazione anche alle norme di cui all'.
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