Art. 115
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 115

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In vigore dal 24 ago 1939
Qualora, per un motivo qualsiasi, nei casi previsti dagli , costruttore e proprietario non presentino insieme le rispettive domande-progetto di liquidazione, la documentazione, anziché unica per entrambe le domande-progetto di liquidazione, dovrà essere doppia, restando esclusa la facoltà per il costruttore o per il proprietario ritardatario di riferirsi alla documentazione già presentata a corredo dell'altra domanda-progetto di liquidazione.
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