Art. 114
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 114

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In vigore dal 24 ago 1939
I costruttori ed i proprietari potranno chiedere che il pagamento delle somme loro spettanti venga eseguito, anziché con mandato diretto intestato al loro nome sulla competente sezione di Regia tesoreria provinciale, mediante: a) accreditamento in conto corrente a favore del creditore presso la filiale della Banca d'Italia coesistente alla sezione di Regia tesoreria sulla quale il mandato è assegnato; b) accreditamento in conto corrente presso la detta filiale, per conto del creditore, a favore di un determinato istituto di credito designato dal creditore stesso; c) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia, a favore del creditore, da spedirsi al medesimo in piego postale assicurato, tenendo, ad ogni modo, presente che non possono essere emessi vaglia destinati a più di un creditore; d) versamento in conto corrente postale al nome del creditore. In tal caso si dovranno osservare le norme stabilite per tali speciali forme di pagamento.
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