Art. 112
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 112

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In vigore dal 24 ago 1939
Nel caso di lavori di riparazione, modificazione o trasformazione di navi mercantili, di draghe o di rimorchiatori pontati nazionali, alla domanda-progetto di liquidazione del compenso daziario da parte del costruttore, debbono essere allegati i seguenti documenti: a) certificato dell'ufficio d'iscrizione, se si tratta di nave Mercantile, indicante i servizi cui essa è adibita; b) certificato dell'ufficio di vigilanza dal quale risulti il nome della nave mercantile, della draga o del rimorchiatore pontato su cui sono stati eseguiti i lavori, la data di inizio dei lavori, determinata a termini dell', e la data di ultimazione dei lavori stessi; c) copia del verbale di cui al sesto comma dell', qualora sia intervenuta ammissione al beneficio dell'importazione in franchigia dei dazi; d) copia del verbale di cui all'undicesimo comma dell'; e) certificato della dogana da cui risulti che siano stati regolati tutti i rapporti relativi ai lavori per i quali viene domandato il pagamento del compenso daziario, qualora sia intervenuta ammissione al beneficio dell'importazione in franchigia dei dazi; f) dichiarazione dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato da cui risulti che gli eventuali crediti dell'amministrazione stessa a norma degli siano stati interamente soddisfatti. Il certificato di cui alla lettera b) potrà essere omesso qualora i dati che esso dovrebbe contenere risultino dai verbali di cui alle lettere c) e d).
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