Art. 110
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 110

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In vigore dal 24 ago 1939
Nel caso in cui il proprietario intenda valersi della facoltà concessagli dall', ultimo comma, dovrà presentare, oltre a tutti i documenti di cui all', una dichiarazione dalla quale risulti che egli si riserva di chiedere, dopo eseguita la nuova prova in mare, la liquidazione suppletiva del contributo di miglioramento nei limiti dell'impegno finanziario assunto in base alla di-chiarazione di costruzione. Dal verbale della prova in mare dovrà, inoltre, risultare la richiesta, fatta all'atto della firma del verbale stesso, di far procedere alla nuova prova. Per il pagamento suppletivo del contributo di miglioramento, dopo effettuata la nuova prova in mare, il proprietario dovrà presentare: 1) domanda-progetto di liquidazione compilata secondo il modello stabilito per le domande-progetto di liquidazione dei contributi di miglioramento; 2) copia del verbale della nuova prova in mare eseguita a termini dell'.
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