Art. 104
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Parte VICapo I

Art. 104

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In vigore dal 24 ago 1939
Per la liquidazione dei compensi daziari, dei contributi di ammortamento e relativi anticipi e dei contributi di miglioramento per i lavori di costruzione previsti dagli della legge, i costruttori ed i proprietari debbono, per ogni dichiarazione resa, presentare, ciascuno per i benefici a cui è stato ammesso, una particolare domanda-progetto di liquidazione. Nel caso di costruzione di nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato per conto di nazionali, qualora alla dichiarazione sia intervenuto anche il costruttore dell'apparato motore a termini dell', secondo comma, ciascuno dei due costruttori deve presentare una propria domanda-progetto di liquidazione del compenso daziario relativo alla parte della costruzione eseguita. Per la liquidazione dei compensi daziari per i lavori di riparazione, modificazione e trasformazione previsti dall' della legge, i costruttori debbono, per ogni dichiarazione resa, presentare una particolare domanda-progetto di liquidazione. Ogni domanda-progetto di liquidazione deve comprendere tutti i lavori previsti nella corrispondente dichiarazione di costruzione ovvero di riparazione, modificazione o trasformazione, salvo il caso di lavori non eseguiti o di lavori per i quali vi sia rinuncia ai relativi benefici. Le dichiarazioni suppletive a quelle originarie si considerano, insieme con queste ultime, agli effetti del presente articolo, come unica dichiarazione.
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