Art. 100
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo V

Art. 100

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In vigore dal 24 ago 1939
Appena ultimati i lavori ammessi a fruire del beneficio dell'importazione in franchigia, il costruttore ne darà avviso all'ufficio di vigilanza affinché provveda all'accertamento definitivo dei materiali che agli effetti della legge debbono essere considerati come stati necessari alla lavorazione. Ove l'avviso non fosse dato in tempo debito, l'ufficio di vigilanza, d'accordo con la dogana, stabilisce un termine per l'esecuzione dell'accertamento definitivo, al quale concorrono, con i funzionari dell'ufficio di vigilanza, quelli della dogana. L'accertamento definitivo dei lavori è fatto a terra e a bordo sulla scorta dei registri di cui agli , delle bollette doganali di temporanea importazione e con quei mezzi o documenti che i delegati dell'ufficio di vigilanza, in concorso con quelli della dogana, ritengano più convenienti. Ove richiesto dall'ufficio di vigilanza, i materiali collocati a posto non debbono essere, prima del collaudo, dipinti nè in alcun modo coperti di vernice od altro. Sulle bollette doganali i delegati suddetti fanno annotazione di scarico delle quantità di materiali imbarcati; gli altri documenti accennati nel presente articolo sono annullati, dopo la verifica, dai delegati stessi. L'accertamento definitivo è fatto risultare da apposito verbale, firmato dai funzionari intervenuti, sul quale, oltre alla descrizione dei lavori, sono indicati la specie e la quantità dei materiali esteri stati necessari ai lavori stessi, con le denominazioni della tariffa doganale, il numero e la data delle bollette di temporanea importazione, i cali, i cascami ed i rottami. Il materiale eventualmente deteriorato per difetto di lavorazione o scartato per cattiva qualità o per difetto di fusione è considerato come cascame o rottame. Gli avanzi suscettibili di essere ancora utilizzati come il materiale da cui provengono devono considerarsi come materiale sopravanzato e non come cascami o rottami. Per gli apparati motori, le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliari, il verbale deve far cenno, inoltre, del loro collocamento a bordo. Gli interessati che si trovino presenti hanno facoltà di assistere all'accertamento definitivo; di tale intervento dovrà farsi menzione nel verbale. Un verbale compilato con analogo procedimento deve essere redatto, d'accordo fra l'ufficio di vigilanza e la dogana, per i materiali ammessi a compenso daziario e alla tariffa ferroviaria di esportazione, specificando, per questi ultimi, la località di provenienza. In tale verbale si deve far cenno dell'accertamento eseguito circa la produzione nazionale di detti materiali e circa la fabbricazione dei medesimi con materiali liberi da vincoli doganali. È superflua l'indicazione dei cascami e rottami che, a norma dell', n. 1), non sono ammessi ai compensi. Per i materiali nazionali, oltre che la specie, la qualità e la denominazione della tariffa doganale, deve essere indicato anche il dazio più ridotto vigente alla data della dichiarazione di costruzione, di riparazione, modificazione o trasformazione. Qualora, in seguito ad accordi fra la dogana e l'ufficio di vigilanza, non si sia ritenuto possibile e necessario un controllo dei dati contenuti in detto verbale da parte di ambedue gli enti, sarà indicato quanto è stato controllato dall'uno e quanto dall'altro. In particolare sarà compito specifico della dogana la indicazione dei dazi.
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