Art. 88 · Remunerazione ai minorenni diplomati.
Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 88

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Remunerazione ai minorenni diplomati.

In vigore dal 13 giu 1940
Il lavoro dei minorenni che hanno conseguito il diploma può essere compensato con una remunerazione stabilita anno per anno dal Ministero, per una somma complessiva, per tutti gli Istituti, determinata di concerto col Ministero delle finanze.
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