Art. 146 · Provvista del vestiario ai giovani dimessi. Provvedimenti di assistenza.
Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo XII

Art. 146

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Provvista del vestiario ai giovani dimessi. Provvedimenti di assistenza.

In vigore dal 13 giu 1940
Provvista del vestiario ai giovani dimessi. Provvedimenti di assistenza. Il direttore procura che le famiglie forniscano in tempo ai giovani che debbono essere dimessi dalla Casa di rieducazione, il vestiario e la biancheria ad essi occorrenti. La provvista è a carico dell'Amministrazione quando le famiglie sono nella impossibilità di provvedervi. Se il giovane, del quale è stata ordinata la dimissione, non risulta che possa essere convenientemente assistito dalla famiglia, o se la dimissione è stata ordinata per una grave infermità, fisica o psichica, il direttore provoca dagli organi competenti i necessari provvedimenti di assistenza.
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