Art. 102 · Norme sulla concessione del dono dei libri.
Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 102

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Norme sulla concessione del dono dei libri.

In vigore dal 17 mag 1956
Il dono dei libri può essere fatto ai minorenni classificati buoni nell'ultimo semestre, che hanno riportato negli esami finali una votazione non inferiore ai sette decimi. I libri sono offerti dal Ministero e su di essi il direttore scrive di suo pugno la menzione della concessione con la data e la firma.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera l)) che "Sono devoluti al direttore della casa di rieducazione i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721: [...] l) offrire in dono libri ai minorenni, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 102; [...]".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-102