Art. 98
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo IV

Art. 98

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In vigore dal 28 feb 1939
Oltre agli Uffici governativi, sono autorizzati a consultare, a mezzo di loro incaricati, le mappe e gli altri atti catastali e ad estrarne note ed appunti in esenzione di diritti: a) i Commissari per la liquidazione degli usi civici; b) i delegati stradali per le strade comunali obbligatorie; c) i Podestà, i Consorzi di difesa contro le malattie delle piante ed i Consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni, ai sensi e per i fini, rispettivamente, degli del Regolamento 12 ottobre 1933, n. 1700, per la esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987; d) i Consorzi idraulici di II e III categoria nonché i Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario (compresi quelli di irrigazione) ed i concessionari di opere, ai sensi dell' del Testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215; e) gli Istituti di credito fondiario, limitatamente a quei determinati immobili cui si riferiscono le operazioni di credito e dei quali vengono presentati i certificati storici catastali. Analogamente a quanto è prescritto al 3° comma dell', gli incaricati delle consultazioni dovranno essere muniti di regolare lettera di delega con la precisa indicazione dello scopo e dell'oggetto delle consultazioni stesse.
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