Art. 96
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo IV

Art. 96

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In vigore dal 28 feb 1939
Sono esenti dal bollo e dai diritti catastali e soggetti al pagamento dei soli diritti di scritturazione o di disegnatore nonché al rimborso delle eventuali spese di materiale i certificati, le copie e gli estratti: a) richiesti per le operazioni di credito agrario ai sensi del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario; b) da produrre a corredo di domande di concessione di mutui ipotecari chiesti da invalidi di guerra per l'acquisto di fondi rustici, ai sensi del R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125; c) per la concessione di mutui ipotecari per la costituzione della piccola proprietà; ai sensi del R. decreto 9 aprile 1922, n. 932; d) per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi di imposta, purchè il certificato, la copia o l'estratto debba rimanere negli uffici competenti; e) richiesti dagli Istituti di credito fondiario per la rinnovazione delle ipoteche a norma dell'art. 2006 del Codice civile; f) per sussidi a favore di danneggiati dal terremoto, o per ottenere mutui di favore per la ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati; g) per corredare le domande di verifica periodica dei terreni; h) richiesti dai Consorzi idraulici di II e III categoria nonché dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario (compresi quelli di irrigazione) e dai concessionari di opere, ai sensi dell' del Testo delle norme per la bonifica integrale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215; i) per ottenere lo svincolo delle indennità relative ad espropriazioni eseguite nell'interesse dello Stato per causa di pubblica utilità, perché la domanda sia corredata, dall'apposito certificato rilasciato dall'Amministrazione espropriante; l) richiesti dalle Associazioni sindacali di primo grado a senso dell' del R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1644, per controllare le denunzie che i datori di lavoro (compresi i datori di lavoro agricolo) sono tenuti a presentare alle Associazioni medesime a mente ed agli effetti di cui agli del citato Regio decreto-legge. Nei certificati, nelle copie e negli estratti di cui sopra dovrà sempre farsi esplicita menzione dell'esclusivo uso cui devono servire.
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