Art. 86
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo III

Art. 86

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In vigore dal 28 feb 1939
Sulle volture e sulle copie, certificati ed estratti, soggetti al pagamento dei diritti catastali di cui ai capi I e II del presente titolo III, è dovuto un diritto aggiuntivo di scritturazione o di disegnatore nelle misure corrispondentemente indicate nelle tabelle A, B, C e D, annesse al presente regolamento. Il diritto aggiuntivo suddetto è riscosso dagli Uffici del registro o delle successioni contemporaneamente ai diritti catastali di cui alle stesse tabelle, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-86