Art. 83
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 83

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In vigore dal 28 feb 1939
Chi richiede certificati, estratti e copie di documenti catastali, deve contemporaneamente consegnare all'Ufficio tecnico erariale o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette il foglio o i fogli di carta bollata che occorrono, muniti in margine dell'indicazione del cognome, nome e domicilio della persona che fa la richiesta. L'Ufficio tecnico erariale o l'Ufficio Imposte ne prende nota in uno speciale registro, compila gli atti sui fogli esibiti nello stesso ordine con cui furono richiesti, li autentica, vi appone in margine la specifica dei diritti catastali e di quelli di scritturato o di disegnatore che sono dovuti in base alla tariffa, prende nota dei diritti liquidati nel registro di cui sopra, ed invia gli atti così compilati al Procuratore del registro entro un termine di regola non maggiore di quindici giorni, con elenco in doppio che gli viene poi restituito in simplo con dichiarazione di ricevuta. L'Ufficio del registro provvede all'introito delle somme risultanti dalla specifica dell'ufficio che ha compilato la copia, il certificato o l'estratto mediante rilascio di apposita bolletta e cura la consegna a chi di ragione dei documenti, dopo avervi annotato in margine l'estremo del pagamento eseguito dei diritti suddetti. Qualora i documenti richiesti dalla parte non vengano ritirati entro sei mesi dalla data del loro invio al Procuratore del registro, questi iscrive i diritti dovuti sui campioni demaniali, e ne cura l'esazione nei modi e colle norme stabilite per la riscossione delle imposte di registro e di successione.
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