Art. 82
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 82

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In vigore dal 28 feb 1939
L'Ufficio del registro competente per la riscossione dei diritti sugli estratti, certificati e copie, ove non sia stato diversamente indicato dal richiedente, è quello nel cui distretto ha sede l'Ufficio che ha compilato detti estratti, certificati e copie, senza riguardo al luogo in cui sono situati gli immobili che sono oggetto di tali atti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-82