Art. 81
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 81

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In vigore dal 28 feb 1939
Le riscossioni dei diritti sui certificati, estratti e copie degli atti catastali è affidata agli Uffici del registro ed è regolata dalle tabelle B, C e D annesse al presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-81