Art. 8
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo ICapo I

Art. 8

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In vigore dal 28 feb 1939
Un solo modulo può comprendere tutte le domande delle volture dipendenti da un medesimo atto traslativo o da una medesima denunzia di successione e relative ad immobili situati nella circoscrizione di uno stesso Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Il procuratore del registro determina, a norma degli il numero delle domande di voltura che s'intendono comprese in ciascun modulo, applica a questo le dovute marche da bollo per ogni domanda e le annulla col bollo a calendario. I moduli contenenti le domande delle volture sono dall'Ufficio del registro o delle successioni trasmessi insieme alle copie od estratti dei relativi documenti all'Ufficio tecnico erariale entro otto giorni al più tardi dalla loro data, con un elenco in duplo. Uno degli esemplari dell'elenco viene immediatamente restituito dall'Ufficio tecnico erariale, firmato in segno di ricevuta. Nel modulo contenente le domande delle volture, il procuratore del Registro indica: a) distintamente per ogni voltura, il valore dei beni, dichiarato agli effetti dell'applicazione delle imposte di registro o sulle successioni, e la somma pagata per diritti catastali e di scritturazione e per sopratasse; b) la data ed il numero della corrispondente partita di introito. Nel caso in cui gli immobili siano situati in più circoscrizioni di Uffici d'imposte, i moduli devono essere compilati distintamente per circoscrizione di Ufficio imposte e trasmessi dagli Uffici del registro e delle successioni ai competenti Uffici tecnici erariali.
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