Art. 79
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo III

Art. 79

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In vigore dal 28 feb 1939
Qualora agli effetti dell'imposta di registro o di successione venga definito un valore maggiore di quello su cui furono riscossi i diritti catastali, dovrà esigersi il supplemento che risulterà dovuto in rapporto a ciascuna voltura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-79