Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Titolo III
Art. 77
109 / 141In vigore dal 28 feb 1939
Non è dovuto alcun diritto:
a) per le volture dei beni che passano in testa al demanio;
b) per le volture di correzione, quando trattisi di errori non imputabili alle parti;
c) per le volture per affrancazioni di canoni, livelli ed altre consimili prestazioni fondiarie, che si operano in confronto al Demanio, al Fondo per il culto e al Fondo di beneficenza e religione della città di Roma, giusta le norme ed i privilegi stabiliti dalle leggi 29 gennaio 1880, n. 5253, 22 marzo 1883, n. 1251, 29 giugno 1893, n. 347, e 2 luglio 1896, n. 268, e confermati dalla legge 11 giugno 1925, n. 998. Le altre affrancazioni non contemplate nelle anzidette leggi, soggiacciono alla regola stabilita dall';
d) per le volture nell'interesse del Fondo per il culto, da eseguirsi in base a verbali di presa di possesso dei benefici ecclesiastici e delle cappellanie. Però le volture dei beni che ad esso pervengono in seguito ad atti di gestione patrimoniale, vanno soggette ai diritti ordinari;
e) per le volture dei beni devoluti allo Stato per debito d'imposta, che, a termini delle leggi 14 aprile 1892, n. 189, e 8 agosto 1895, n. 505, vengono ceduti dal Demanio ai comuni;
f) per tutte le altre volture dichiarate esenti da leggi speciali.
Storico versioni
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