Art. 75
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo III

Art. 75

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In vigore dal 28 feb 1939
I verbali di conciliazione redatti avanti ai giudici conciliatori, possono considerarsi, quando danno luogo a trasferimenti, come titoli validi alla esecuzione delle volture, ma devono essere assoggettati alla formalità della registrazione ed al contemporaneo versamento dei diritti di voltura. Quando però gli immobili, oggetto del trasferimento, hanno un valore non superiore a L. 400, i verbali non sono soggetti alla registrazione a mente dell' della tariffa allegato A, parte II, della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e quindi i diritti di voltura devono riscuotersi dai Procuratori del registro su richiesta degli interessati mediante rilascio di bolletta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-75