Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Titolo III
Art. 73
105 / 141In vigore dal 28 feb 1939
Le volture per la correzione di errori, imputabili alle parti, soggiacciono ai diritti ordinari da pagarsi all'ufficio del registro o delle successioni e il diritto graduale si commisura al valore dei beni, oggetto della correzione.
Quando tale valore non sia indicato nell'atto che deve servire di base alla voltura di correzione, nè in atti precedenti già sottoposti alla formalità della registrazione, le parti devono dichiararlo, ed in difetto si stabilisce d'ufficio dal Procuratore del registro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-73