Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Titolo III
Art. 70
102 / 141In vigore dal 28 feb 1939
In relazione ai criteri stabiliti dall'articolo precedente, per determinare il numero delle volture da considerarsi separatamente agli effetti dell'applicazione del diritto graduale, si osservano le norme seguenti:
a) la voltura è da considerare come unica e quindi dà luogo all'applicazione di un solo diritto graduale e di una sola tassa di bollo, se l'atto traslativo riguarda beni immobili situati in un medesimo comune amministrativo e trasferiti ad una medesima persona ancorchè si tratti di terreni e di fabbricati e di partite diverse intestate o da intestarsi alla detta persona, e ancorchè diverse siano le persone o partite dalle quali avviene il distacco dei beni;
b) le volture sono da considerare come distinte e quindi danno luogo all'applicazione distinta del diritto graduale ed a separate tasse di bollo:
se i beni da trasferirsi si trovano in comuni amministrativi diversi;
ovvero, se trattasi di più atti traslativi;
ovvero, se diverse sono le persone alle quali si opera il trasferimento, ancorchè questo avvenga con unico atto.
Si considera tuttavia come unica voltura e si riscuote un solo diritto graduale, nel caso di più atti presentati contemporaneamente allo stesso ufficio del registro, che riguardino la stessa partita o la stessa persona dalla quale deve aver luogo il distacco e sempre quando il passaggio riguardi beni posti in uno stesso comune amministrativo e acquistati da una medesima persona.
Agli effetti del presente articolo sono considerate come unica persona le ditte risultanti da società, da enti morali o collettivi, ed in genere da comunione di beni anche se a quote determinate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-70