Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Titolo III
Art. 69
101 / 141In vigore dal 28 feb 1939
Agli effetti del pagamento delle tasse di bollo e dei diritti catastali, le domande di voltura si considerano come fatte separatamente:
a) per ciascun comune amministrativo in cui sono situati i beni, anche se per un medesimo titolo e a favore della stessa persona occorrano altre volture in altri comuni;
b) per ciascuna intestazione o partita catastale a cui deve farsi il trasporto. Si considera, però, come unica la domanda, quando avvenga il passaggio a più partite intestate o da intestarsi alla stessa ditta, ancorchè si tratti di terreni e fabbricati;
c) per ciascun atto traslativo. Si considera, però, come unica la domanda nel caso di più atti che riguardano la stessa partita catastale, dalla quale deve aver luogo il distacco.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-69