Art. 67
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo III

Art. 67

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In vigore dal 28 feb 1939
Per i trasferimenti riguardanti soltanto la nuda proprietà o il solo dominio diretto, per le concessioni e le cessioni del dominio utile, per le devoluzioni del dominio utile al direttario e per i trasferimenti o per le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà di cui all' del presente regolamento, i diritti graduali di voltura si liquidano sugli stessi valori in base ai quali vengono liquidate le imposte di registro o di successione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-67