Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Titolo III
Art. 65
97 / 141In vigore dal 28 feb 1939
Per ogni voltura, considerata come separata e distinta giusta le norme di cui agli articoli seguenti, il diritto di voltura è stabilito gradualmente come dalla tabella A annessa al presente regolamento, in ragione del valore dei beni immobili accertato, agli effetti dell'imposta di registro o sulle successioni, in conformità delle vigenti leggi del registro o sulle successioni. Il diritto di voltura si paga in numero al competente ufficio demaniale, contemporaneamente alla registrazione dell'atto o al pagamento dell'imposta di successione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-65